Il nuovo (massacrante) Decreto Ministeriale


Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio



Il presente decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l'art. 9, il quale prevede che:
  • (comma 2) "le Università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro…";
  • (comma 3) "l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale";

VISTO l'art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale prevede che "le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro", con riferimento, fra l'altro a "i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonchè quelli da sopprimere";VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;VISTO, in particolare, l'art. 2, commi 138-142, della legge n. 286/2006, che, nel prevedere la costituzione "dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)", dispone (comma 141) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di istituzione dell'ANVUR di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività della stessa, è soppresso il CNVSU;VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, con il quale è stato adottato il regolamento di istituzione dell'ANVUR e in particolare:
  • l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR "svolge, altresì, i compiti di cui…all'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito…dalla legge 31 marzo 2005, n. 43….già attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario";
  • l'art. 14, comma 2, il quale dispone che "a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo (dell'ANVUR) e della nomina del Presidente sono soppressi (fra l'altro) il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario…";
  • l'art. 14, comma 3, il quale dispone che "allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i Presidenti (fra l'altro) dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario….fanno parte….del Consiglio direttivo (dell'ANVUR) durante il primo anno di attività;

CONSIDERATO CHE, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 141, della legge n. 286/2006 e dall'art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 76/2010, i compiti attribuiti ai fini del presente decreto all'ANVUR sono svolti dal CNVSU fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente della stessa;CONSIDERATO che presso il Ministero è stata costituita la Banca dati dell'offerta formativa con procedura telematica di trasmissione delle informazioni, suddivisa nelle seguenti sezioni:
  • RAD (Regolamenti Didattici di Ateneo), relativa agli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
  • Off.F. (Offerta Formativa), relativa alla attivazione dei corsi di studio, che viene annualmente ridefinita;
  • Off.F pubblica, anch'essa annualmente ridefinita, volta a fornire allo studente e agli altri soggetti interessati le informazioni necessarie sull'offerta didattica delle Università;

VISTO il D.M. 27 gennaio 2005, n. 15 e successive modificazioni, recante disposizioni per la costituzione della Banca Dati dell'offerta formativa delle Università e sulla verifica del possesso dei requisiti minimi quale condizione per l'attivazione dei corsi di studio universitari;VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007, con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;VISTO il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, con il quale sono state individuate le linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di laurea in attuazione dei DD.MM. 16 marzo 2007;TENUTO CONTO dei documenti predisposti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario - CNVSU (doc. 17/01; doc. 12/02; doc. 3/03; doc. 3/04; doc. 19/05; doc. 7/07);
VISTO il D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, con il quale sono state adottate disposizioni in ordine ai requisiti necessari quali condizione per l'attivazione dei corsi di studio universitari nelle classi di cui ai predetti DD.MM. 16 marzo 2007, al fine, tra l'altro, di:
  • a. assicurare, nell'interesse pubblico (e degli studenti in particolare), un livello minimo essenziale di risorse di docenza qualificata, per consentire il corretto funzionamento dei corsi di studio;
  • b. correggere le tendenze negative, correlate alla proliferazione di corsi di laurea e di laurea magistrale;

CONSIDERATO
che i requisiti necessari di cui al D.M. n. 544/2007 hanno assicurato quanto indicato alla predetta lettera a., mentre, come risulta dalla sezione Off.F. della predetta Banca dati dell'offerta formativa negli anni accademici per i quali tale D.M. ha trovato applicazione, non risulta che gli stessi abbiano portato progressi significativi in ordine a quanto indicato alla lettera b.;VISTO l'art. 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha, fra l'altro, previsto le modalità con le quali il sistema universitario statale partecipa agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;VISTO l'art. 2 (Misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede che a decorrere dal 2009 una parte delle risorse rese disponibili sul fondo di finanziamento ordinario delle Università statali sia ripartita "al fine di….migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo della risorse" con riferimento anche all'offerta formativa delle stesse;RITENUTO che, al fine di conseguire i predetti obiettivi:
  • a. non è sufficiente che sia assicurato, nell'interesse pubblico (e degli studenti in particolare), ai corsi di studio il livello di docenza di ruolo che consente il corretto funzionamento dei corsi di studio;
  • b. ma è altresì necessario che siano disattivati i percorsi formativi non essenziali e sia resa più razionale l'organizzazione delle attività didattiche;

RITENUTO, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 66, comma 13, della legge n. 133/2008 e dall'art. 2 della legge n. 1/2009 di dovere intervenire relativamente al punto b.;TENUTO CONTO che quanto previsto dalle predette due leggi riguarda esclusivamente le Università statali e che, a differenza di quanto avviene per tali Università, il funzionamento delle Università non statali è sostenuto in misura assai ridotta da risorse statali;RITENUTO pertanto alla luce delle predette considerazioni, di intervenire in ordine al predetto punto b., in maniera differenziata per le Università statali e per le Università non statali;VISTA la ministeriale n. 91 del 5 maggio 2009, con la quale il Ministero ha fornito alle Università non statali indicazioni sui requisiti di docenza dei propri corsi di studio;VISTA la ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009, con la quale il Ministero ha illustrato i principi e i contenuti generali degli interventi che lo stesso intende attuare per la ulteriore razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa universitaria;VISTE le note del CNVSU n. 547 del 5 novembre 2009 e n. 640 del 18 dicembre 2009 , in ordine a quanto contenuto nelle note n. 91 del 5 maggio 2009 e n. 160 del 4 settembre 2009;RITENUTO di dovere adottare un nuovo D.M. i cui contenuti sostituiscono quelli del D.M. n. 544/2007, nei termini temporali indicati dall'art. 1 dello stesso;
DECRETA

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. I requisiti di cui al presente decreto trovano applicazione per tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale nelle classi di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007 ed ai D.I. (Istruzione, Università e Ricerca - Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009, fatto salvo quanto indicato all'art. 12, commi 3 e 5.
2. Fatto salvo quanto indicato all'art. 6 ed all'art. 12, commi 1 e 2, i termini temporali per l'applicazione del presente decreto sono stabiliti con il D.M. relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012, in coerenza con l'attuazione del quadro generale delle indicazioni operative previste da tali linee generali d'indirizzo finalizzato alla razionalizzazione e alla qualificazione dell'offerta formativa.

Art. 2
(Quadro dei requisiti necessari)

1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004, i requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli Atenei statali e non statali riguardano:
  • a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati;
  • b) i requisiti per la assicurazione della qualità dei processi formativi;
  • c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi e il grado di copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che caratterizzano tale docenza;
  • d) le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili per ciascun corso di studio;
  • e) i requisiti organizzativi, per garantire la razionale organizzazione e la effettiva sostenibilità dei corsi di studio.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono preordinati ad indirizzare le azioni delle Università statali e non statali nelle seguenti tre fasi di definizione della propria offerta formativa:
  • a. attività di progettazione e riprogettazione dei corsi di studio;
  • b. attività correlate all'attivazione dei corsi di studio;
  • c. funzionamento effettivo del corso di studio, anche ai fini dell'attribuzione delle risorse ministeriali.
I dati relativi ai predetti punti a., b. e c. sono evidenziati, rispettivamente, nelle sezioni RAD, Off.F. e Off.F. pubblica della Banca dati dell'offerta formativa.

3. L'ANVUR fornisce ai Nuclei di valutazione le indicazioni operative per le attività di valutazione di loro competenza e procede al monitoraggio delle stesse.
Art. 3
(Requisiti di trasparenza)

1. Per i fini di cui all'art. 1, le Università statali e non statali rendono disponibili un insieme di informazioni da inserire nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, secondo quanto indicato all'art. 10. Le predette informazioni - da evidenziare nella Off.F pubblica, per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati - sono individuate con decreto direttoriale, sentiti la CRUI, il CUN e il CNSU, sulla base delle indicazioni fornite dal CNVSU nel doc. 7/07.
2. I Nuclei di valutazione procedono alla verifica delle informazioni di cui al comma 1, ai fini di quanto indicato all'art. 10 del presente decreto.
3. Le verifiche sulla qualità delle informazioni inserite nella Banca dati dell'offerta formativa vengono effettuate anche in itinere dai Nuclei di valutazione e dall'ANVUR.
Art. 4
(Requisiti per la assicurazione della qualità)

1. Le Università statali e non statali predispongono annualmente la propria offerta formativa assicurando livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi di studio.
2. Per i fini di cui al comma 1, i Nuclei di valutazione procedono alla verifica della sussistenza dei predetti livelli di qualità, utilizzando gli indicatori definiti, in prima applicazione, sulla base di quanto indicato nel doc. 7/07 del CNVSU, nell'Allegato A al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.
Art. 5
(Requisiti di docenza)
1. I requisiti relativi alle entità e alle caratteristiche delle dotazioni di docenza di ruolo necessari per la durata normale dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono riportati, sia per le Università statali che per le Università non statali, nell'Allegato B al presente decreto, il quale costituisce parte integrante dello stesso. Le dotazioni di docenza riportate nel predetto allegato si riferiscono al personale dell'Ateneo effettivamente disponibile, calcolato ipotizzando una situazione teorica di impegno dello stesso esclusivamente nelle attività didattiche di un singolo corso di studio.
2. Per lo svolgimento delle operazioni relative alla verifica del possesso complessivo per ogni facoltà (o competente struttura didattica) dei requisiti di cui al presente articolo, è predisposta nella Banca dati dell'offerta formativa un'apposita sezione, visibile anche dai Nuclei di valutazione, con una procedura informatizzata di autovalutazione della sostenibilità dei corsi di studio in relazione alle risorse disponibili.
3. I Nuclei di valutazione predispongono pertanto la relazione sul possesso dei requisiti di cui al presente articolo, limitatamente ai corsi di studio di cui sia accertata la sostenibilità secondo quanto indicato al precedente comma 2, valutando, in particolare, anche utilizzando le informazioni inserite annualmente dagli Atenei nella Banca dati dell'offerta formativa in attuazione dell'art. 3 (requisiti di trasparenza) del presente decreto e nell'Anagrafe nazionale degli studenti:
  • a.) se il possesso complessivo dei predetti requisiti teorici sia coerente con l'effettivo impegno dei docenti nei corsi che l'Università intende attivare, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, dei DD.MM. 16 marzo 2007, nonché, per le professioni sanitarie, dall'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca - Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009;
  • b.) se il grado di copertura effettivo da parte della docenza di ruolo dell'Ateneo con riferimento alle attività formative afferenti ai settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti nei corsi che l'Università intende attivare sia non inferiore al grado di copertura teorico di cui al punto 3 dell'allegato B, del presente decreto;
  • c.) se è assicurata la ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo per sostenere il complesso degli insegnamenti da attivare in ciascun corso di studio.

Art. 6
(Piani di raggiungimento dei requisiti di docenza)

A) - Università statali
1. Attese le restrizioni al reclutamento del personale di ruolo delle Università statali disposte dalla legge n. 1/2009, non possono essere sottoscritti piani di raggiungimento dei requisiti necessari per i corsi di studio di tali Università. I piani di raggiungimento già sottoscritti ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.M. n. 544/2007, sono portati a compimento entro e non oltre il termine della chiusura della Off.F. relativa all'a.a. 2012/2013, pena la disattivazione dei corsi di studio interessati. Le Università statali che hanno sottoscritto tali piani non possono aumentare il numero di corsi di studio complessivamente attivati fino al raggiungimento dei requisiti necessari per i predetti corsi di studio.

B) - Università non statali
1. Le Università non statali, permanendo il possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni per tutti i corsi già attivati, possono continuare ad attivare, in carenza del possesso dei requisiti di docenza di cui all'art. 5, esclusivamente i corsi di studio per i quali le stesse hanno già sottoscritto un piano di raggiungimento entro i termini per l'inserimento dei medesimi nella Off.F. relativa all'a.a. 2010/2011, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 544/2007. I predetti piani sono portati a compimento comunque entro i termini indicati dallo stesso art. 5 del D.M. n. 544/2007. Non possono comunque essere sottoscritti nuovi piani di raggiungimento.
2. L'attuazione dei piani di raggiungimento di cui al comma 1 viene monitorata dall'ANVUR, il quale fornisce ai Nuclei di valutazione le indicazioni per la predisposizione della loro relazione ai fini dell'inserimento annuale di tali corsi nella Off.F. secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3. Le Università non statali che hanno adottato tali piani non possono aumentare il numero di corsi di studio complessivamente attivati fino al raggiungimento dei requisiti necessari per i predetti corsi di studio.
3. Le Università non statali che hanno adottato un piano di raggiungimento dei requisiti minimi di cui al D.M. n. 15/2005, e non hanno conseguito gli stessi nei termini per l'inserimento dei relativi corsi di studio nell'Off.F. relativa all'a.a. 2010/2011, secondo quanto già previsto dall'art. 5, comma 4, del D.M. n. 544/2007, procedono alla disattivazione di tali corsi a decorrere da tale anno accademico, assicurando comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinando la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004.
4. Le Università non statali ancora oggetto della valutazione dei risultati della loro attività da parte dell'ANVUR e istituite prima della data del presente decreto, fino all'ultima delle predette valutazioni, possono continuare ad attivare i corsi di studio già attivati dalle stesse alla data del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto ai commi da 1 a 3. Le stesse possono attivare nuovi corsi, oppure altri corsi di studio, in sostituzione di quelli già attivati, previa autorizzazione ministeriale subordinatamente alla relazione tecnica positiva dell'ANVUR, e subordinatamente al possesso dei requisiti necessari di cui al presente decreto.
5. Le Università non statali istituite successivamente alla data del presente decreto, fino all'ultima valutazione dei risultati della loro attività da parte dell'ANVUR, possono attivare esclusivamente i corsi di studio previsti dal provvedimento che le istituisce. Fermo restando il numero complessivo di corsi di studio previsti nel provvedimento istitutivo, tali Università possono attivare altri corsi di studio, in sostituzione dei predetti corsi, previa autorizzazione ministeriale subordinatamente alla relazione tecnica positiva dell'ANVUR.
6. I corsi di studio delle Università di cui al comma 5 possono essere attivati senza il possesso dei requisiti iniziali di docenza di cui all'art. 5 in presenza di un piano di raggiungimento degli stessi, per un numero di anni accademici non superiore a quello della durata normale dei corsi stessi.
Art. 7
(Regole dimensionali relative agli studenti)

1. In attesa di una esaustiva definizione, sentita l'ANVUR, di regole dimensionali relative agli studenti, al fine di migliorare l'efficienza dei processi formativi, l'attivazione da parte delle Università di corsi di studio con un numero di immatricolati inferiore ai minimi indicati nel DM n. 544/2007 - come riportati nell' Allegato C, che è parte integrante del presente decreto - è subordinata alla relazione favorevole del Nucleo di valutazione.
2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, in prima applicazione, i Nuclei di valutazione, in coerenza con quanto indicato dal CNVSU nella relazione tecnica trasmessa al Ministero con nota n. 640 del 18 dicembre 2009, utilizzano i seguenti criteri:
  • i) indicatori di efficienza/costo e di efficacia/costo;
  • ii) specificità degli obiettivi e delle attività formative, con riferimento a quanto indicato al successivo comma 4;
  • iii) localizzazione e rilevanza del corso per il sistema territoriale dove è attivo.
3. Il Ministero verifica ex post l'attivazione dei corsi con numero di immatricolati inferiori ai minimi di cui al comma 1, ai fini di quanto indicato all'art. 11.
4. Quanto previsto al comma 3 non trova applicazione, sentita l'ANVUR, per i corsi di studio aventi caratteri di elevata specializzazione in ambiti disciplinari strategici ma caratterizzati da bassa numerosità degli iscritti (quali ad esempio quelli previsti per l'Università di Napoli "l'Orientale" e per l'Università di Napoli "Parthenope" e derivanti, rispettivamente, dall'Istituto Orientale di Napoli e dall'Istituto navale di Napoli), nonché per i corsi di studio ubicati in regioni dove non sono funzionanti altri corsi di studio della stessa classe. Sono altresì fatti salvi i corsi di studio con programmazione a livello nazionale degli accessi ai sensi dell'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché i corsi che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con Atenei stranieri.

Art. 8
(Requisiti di strutture)

1. In attesa della definizione, sentita l'ANVUR, dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo svolgimento delle attività formative, i Nuclei di valutazione delle Università statali e non statali - tenuto conto di quanto indicato dal CNVSU nei doc. 17/01, 12/02 e 19/05 e delle informazioni già disponibili nella Banca dati "Rilevazione Nuclei" - predispongono apposita relazione, valutando per ogni facoltà (o struttura didattica competente) la compatibilità dell'offerta formativa dell'Ateneo (anche in relazione al numero degli studenti iscritti e all'entità degli insegnamenti e delle altre attività formative cui gli stessi partecipano) con le quantità e le caratteristiche delle strutture messe a disposizione della stessa per la durata normale degli studi.
2. Fino alla definizione dei requisiti di cui al comma 1, la programmazione degli accessi dei corsi di laurea e di laurea magistrale, individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 264/1999, è subordinata all'accertamento, con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, in ordine al rispetto delle condizioni stabilite da tale normativa, sulla base di apposita richiesta formulata dall'Università, corredata dalla relazione del Nucleo di valutazione.

Art. 9
(Requisiti organizzativi)

1. Al fine di razionalizzare l'organizzazione delle attività didattiche, anche evitando la eccessiva frammentazione delle attività formative, le Università statali e non statali attivano i propri corsi di studio nel rispetto dei requisiti organizzativi indicati nell'Allegato D al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.
2. Al fine di garantire la effettiva sostenibilità dei corsi di studio, anche evitando la eccessiva proliferazione delle attività formative, le Università statali e non statali determinano altresì la quantità massima della didattica assistita che - sulla base delle strutture e della docenza disponibile - ciascun Ateneo è in grado di erogare per i propri corsi di studio, in modo qualitativamente adeguato, senza compromettere lo svolgimento di una proficua attività di ricerca e senza presupporre un utilizzo eccessivo della docenza non di ruolo, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione. In attesa di una esaustiva definizione, sentita l'ANVUR, di appositi standard al riguardo, la predetta quantità di didattica assistita viene determinata, in prima applicazione, secondo quanto indicato all'Allegato E al presente decreto, che è parte integrante dello stesso. Attese le maggiori dotazioni di docenza di ruolo delle Università statali, il predetto allegato E, che fa riferimento esclusivamente alla docenza di ruolo disponibile presso le Università, trova applicazione per le sole Università statali.
3. Il Ministero monitora i livelli quantitativi di didattica assistita effettivamente erogati da ciascun Ateneo, utilizzando le informazioni inserite annualmente dagli Atenei nella Banca dati dell'offerta formativa in attuazione dell'art. 3 (requisiti di trasparenza) del presente decreto e nella Anagrafe nazionale degli studenti ed elabora al riguardo appositi indicatori - che tengono conto anche della incidenza dei costi del personale docente diversi dagli assegni fissi - da utilizzare per la ripartizione delle risorse.

Art. 10
(Banca dati dell'offerta formativa)
1. I criteri e procedure relative all'inserimento dei corsi di studio nella Banca dati dell'offerta formativa (RAD e Off.F.), ivi compresi i termini temporali per la chiusura della stessa, sono definiti, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. n. 270/2004, con successivo decreto ministeriale, in coerenza con il quadro generale delle indicazioni operative definito con il decreto relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università.
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004, la verifica del possesso dei requisiti necessari, ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nella Off.F, deve essere "chiusa" da parte dei Rettori previa acquisizione, sugli stessi, della relazione favorevole dei Nuclei di valutazione di Ateneo di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. I corsi di studio privi della relazione favorevole dei Nuclei di valutazione non possono essere inseriti nella Off.F e, pertanto, non possono essere attivati.
3. L'eventuale iscrizione di studenti in corsi di studio non inseriti nei termini nella Off.F comporta:
  • a. la revoca dell'autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio, e la conseguente impossibilità dell'inserimento degli studenti illegittimamente iscritti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, fatto salvo il riconoscimento dei crediti già acquisiti dagli studenti stessi per il proseguimento degli studi in altro corso;
  • b. la non considerazione dei relativi studenti ai fini della erogazione dei fondi ministeriali, nonché la riduzione delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario delle Università statali e non statali.
Art. 11
(Verifica ex post e ripartizione delle risorse)

1. Il possesso effettivo dei requisiti necessari per i corsi di studio inseriti nella Off.F. (e il loro mantenimento nel tempo) delle Università statali e non statali viene verificato anche ex post, utilizzando i sistemi informativi del Ministero; dei risultati di tale verifica si tiene conto ai fini della attribuzione dei fondi ministeriali.
2. I risultati della verifica di cui al comma 1 potranno essere altresì utilizzati ai fini della definizione dei criteri di ripartizione dei fondi ministeriali destinati alle Università statali, in particolare:
  • a. prevedendo apposite modalità di penalizzazione per le Università statali che attivano corsi di studio con immatricolazioni inferiori ai minimi di cui all'art. 7, comma 1, o caratterizzate da una bassa utilizzazione della docenza di ruolo, con riferimento agli standard di cui all'allegato E;
  • b. premiando le situazioni caratterizzate da un grado di razionalizzazione dell'offerta formativa più elevato rispetto ai livelli minimi/massimi previsti dal presente decreto, anche con riferimento al numero medio di esami per ciascun corso di studio, inferiore ai livelli indicati dall'art. 4, comma 2, dei DD.MM. 16 marzo 2007, tenuto conto dell'eventuale organizzazione in moduli degli stessi.
Art. 12
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Tenuto conto delle attuali limitazioni al reclutamento del personale docente di ruolo, previste dall'art. 1 della legge n. 1/2009, già a decorrere dall'a.a. 2010/2011, per le Università statali:
  • trova applicazione quanto previsto dall'Allegato B, punto 1, del presente decreto1 ;
  • non trova applicazione quanto previsto dall'Allegato B, punto 4, del D.M. n. 544/2007.
2. Fino al termine di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto per le Università non statali continuano a trovare applicazione le indicazioni operative fornite con la ministeriale n. 91 del 5 maggio 2009.
3. In attesa della definizione, sentita l'ANVUR, di appositi requisiti, per le classi riguardanti i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie, al servizio sociale, alle scienze motorie, alla mediazione linguistica e alla traduzione e interpretariato - in considerazione delle relative precipue finalità professionalizzanti, per le quali è previsto un apporto significativo di docenza non universitaria - sono confermati i requisiti di docenza di cui al D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni, fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli art. 3, 4, 7, 8 e 9 del presente decreto, nonché, per i corsi di studio delle professioni sanitarie, dall'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca - Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009.
4. Ai corsi della classe LMG-01 si applicano i requisiti necessari indicati nel presente decreto e quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.M. 16 marzo 2007 relativo alla classi di laurea magistrale.
5 Per i corsi di studio on line, di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede secondo quanto sarà disposto dal regolamento da adottare ai sensi dell'art. 2, comma 148, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n.286. Fino all'adozione del predetto regolamento continuano ad applicarsi per tali corsi i requisiti di docenza previsti dal D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni, fermo restando il possesso dei requisiti di agli art. 3, 4, 7, 8 e 9 del presente decreto.
6. In relazione a quanto indicato nelle premesse, i compiti attribuiti ai fini del presente decreto all'ANVUR sono svolti dal CNVSU fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente della stessa.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti.
Roma, 22 settembre 2010
IL MINISTRO
f.to Gelmini

2 comments

Nick Polloni 27 settembre 2010 alle ore 23:50

I tragici allegati li trovate in:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/settembre/dm-22092010.aspx

Anonimo 21 ottobre 2010 alle ore 18:00

Certo non si può continuare così.

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