Scheda tecnica DM 17/10

Il decreto ministeriale approvato il 22 settembre 2010 costituisce una revisione dei requisiti necessari attivati dal DM 544/07 data dall’applicazione della nota ministeriale 160 del settembre 2009. 
Lo schema complessivo del DM 544 resta intatto: viene ribadita la necessità di soddisfare dei requisiti minimi necessari per l’apertura dei Corsi di Laurea (CdL), requisiti che appunto sono individuati nel DM in esame. Rispetto ai quattro requisiti mussiani della 544, il DM 17 ne aggiunge uno nuovo, quello organizzativo. Sono i seguenti: 


  1. Requisiti di trasparenza 
  2. Requisiti di qualità 
  3. Requisiti relativi alle strutture e alla docenza 
  4. Requisiti dimensionali di numerosità degli studenti 
  5. Requisiti organizzativi 
Per quanto concerne le prime due categorie di requisiti, esse rimangono invariate rispetto alla precedente legislazione del 2007 (allegato A del DM 17/2010).  Le cose cambiano per i successivi requisiti… 

Il testo del decreto palesa la finalità dello stesso. Il Ministero giudica infatti il suo stesso operato in funzione all’applicazione del DM 544/07 in modo ambivalente: da un lato è stato assicurato “un livello minimo essenziale di risorse di docenza qualificata” ma non si sono registrati “progressi significativi” per quanto riguarda il grande obiettivo di correzione delle “tendenze negative, correlate alla proliferazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale”. Perciò – recita sempre il testo del decreto – è “necessario che siano disattivati i percorsi formativi non essenziali e sia resa più razionale l’organizzazione delle attività didattiche”. Vediamo in esplicito come ciò avviene attraverso i requisiti necessari. 


Requisiti necessari di docenza di ruolo (allegato B) 
Questa categoria di requisiti concerne la docenza strutturata (ordinari, associati e ricercatori). Confermando la lettera del DM 544/07 sono necessari all’apertura di un CdL triennale 12 docenti strutturati, per un CdL magistrale sono necessari 8 docenti e 20 per quelli a ciclo unico. Oltre agli strutturati, colmando un vuoto normativo di cui anche il nostro Ateneo aveva beneficiato, possono essere assunti nel computo anche i professori straordinari e i docenti a riposo ma solo fino all’a.a. 2013/14 e per un massimo di due per i CdL triennali e uno per quelli magistrali. Va evidenziato come il decreto modifichi i suddetti requisiti per i CdL comprensivi di due o più curricula, secondo la cifra di: 12 o 8 + (Ncur – 1) x 2. Inoltre, si materializza il fatto che “ogni ‘indirizzo’ o ‘orientamento’ deve essere considerato un curriculum”: ciò va a specificarsi nelle disposizioni all’allegato D per cui se due curricula si differenziano per più di 40 cfu per la triennale o 30 cfu per la magistrale, essi devono essere trasformati in CdL a sé stanti, seguendo gli stessi requisiti di cui sopra. A ciò fa seguito la necessaria copertura dei settori scientifico disciplinari: “per ciascun corso di studio deve essere assicurata la copertura teorica dei settori scientifico-disciplinari da attivare relativi alle attività formative di base e caratterizzanti in percentuale almeno pari al 60% per i corsi di laurea. Tale percentuale viene incrementata al 70% a decorrere dall’a.a. 2013/14. A tal fine, si assume che un settore scientifico-disciplinare si intende coperto quando nella facoltà è presente un numero di docenti di ruolo almeno pari al numero delle classi in cui il settore viene attivato”. Nel DM 544 la percentuale era fissata al 50%: più esplicito di così… 

Requisiti di numerosità degli studenti (allegato C) 
Seguendo le stesse cifre del DM 544, il nuovo decreto raggruppa le classi di laurea in 4+4+4 gruppi, e ne individua una numerosità minima e massima di studenti: Corsi di Laurea triennali:  Gruppo A – min 10 max 75: nessuno Gruppo B – min 20 max 150: storia (e scienze umane: L42), filosofia Gruppo C – min 36 max 230: beni culturali, lettere, lingue Gruppo D – min 50 max 300: scienze della comunicazione 
Corsi di Laurea magistrali: Gruppo A – min 6 max 60: nessuno Gruppo B – min 8 max 80: nessuno Gruppo C – min 10 max 100: antropologia, archeologia, restauro, filologia, linguistica, scienze cognitive, scienze filosofiche, scienze storiche, storia dell’arte Gruppo D – min 12 max 120: scienze della comunicazione, scienze dello spettacolo, teorie della comunicazione.


Requisiti organizzativi (allegato D) 
 Il DM 17/2010 impone agli Atenei il calcolo del numero massimo di ore potenzialmente erogabili, “al fine di garantire la effettiva sostenibilità dei corsi di studio evitando la eccessiva proliferazione delle attività formative”. In altre parole l’Ateneo deve calcolare, tramite un’equazione matematica, il numero massimo delle ore di docenza che può offrire con i professori che ha a disposizione: questa e solo questa sarà l’attività che l’Università può offrire, un dato che difficilmente potrà avere un utilizzo diverso da quello classificatorio (e quindi, in questa prospettiva, denigratorio). 






Conclusioni politiche 
Il DM 17/10 conferma la volontà di smantellamento dell’Università pubblica, ossia il ridimensionamento drastico – mortale – dell’offerta formativa (didattica) vincolandola alla presenza di docenti strutturati nell’Ateneo. Ma la legge 1/09 prevede l’impossibilità di assumere nuovo personale docente nell’Università pubblica. Che questo sia il disegno ispiratore lo dimostra il diverso trattamento (dire “più morbido” risulterebbe eufemistico) riservato alle Università private, dove gli studenti potranno avere una formazione specializzata e migliore, sebbene elitaria e non accessibile alla maggioranza delle famiglie. In definitiva valgono le stesse conclusioni generali dell’impianto normativo della riforma Moratti-Mussi-Gelmini (vedi Cronaca di una morte annunciata, sul blog): si vuole distruggere l’Università pubblica per trascinare il comparto formativo sul privato, negando il dettato costituzionale che vuole l’istruzione come principale strumento di emancipazione sociale e di utilizzo della democrazia.

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